Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Descrizione

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al privato di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato al competente Ufficio Tecnico un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato. La SCIA è un titolo edilizio che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella SCIA in particolare, la Legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, supportato dal tecnico incaricato, attesta e autocertifica l'esistenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento.

La SCIA può essere presentata per interventi di trasformazione edilizia di immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio come ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “leggera”, oppure per la realizzazione di varianti ai Permessi di costruire che non si configurano come variazioni essenziali (art. 22 commi 2 e 2-bis DPR 380/2001).

la SCIA può essere utilizzata anche in alternativa al Permesso di costruire nei casi previsti dall’art. 23 del DPR 380/2001.

Come si utilizza

Il modulo SCIA va inoltrato al Comune, unitamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica nei casi previsti, in via telematica a mezzo pec o in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo, corredata da tutta la documentazione necessaria

Documenti da presentare

  • Segnalazione certificata di inizio attività
  • Relazione tecnica illustrativa
  • Tavole grafiche: planimetria e inquadramento territoriale, stato di fatto, di progetto e comparativo secondo le specifiche del Regolamento edilizio comunale
  • Tavola grafica e dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
  • Documentazione fotografica dello stato di fatto e del contesto paesaggistico
  • Contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica in marca da bollo da € 16,00 nei casi previsti
  • Atto di proprietà o dichiarazione di atto notorio che certifica la proprietà dell’immobile
  • Documentazione inerente alla legittimità degli edifici esistenti (licenze edilizie, concessioni edilizie, permessi di costruire, ecc.)
  • Versamento diritti di segreteria

Dove rivolgersi

Settore IV
Urbanistica, edilizia privata, ambiente ed ecologia

Edilizia Privata. S.U.E.


Indirizzo: Via Canonica, 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel.:049 9374750
PEC: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
Email: urbanistica@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Quanto costa

Diritti di segreteria: € 200,00
Contributo di costruzione: se previsto, da quantificare in sede di istruttoria

Modulistica

La pratica deve essere trasmessa tramite portale SUE https://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H893&locale=IT&tipoSportello=E 


Tempi massimi

Ai sensi dell’art. 22 DPR 380/2001 e s.m.i., l’intervento edilizio può essere iniziato a partire dalla data stessa della presentazione della pratica. Nel caso in cui la SCIA sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri (per esempio autorizzazione paesaggistica), l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello SUE dell’avvenuta acquisizione degli stessi. Entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Ufficio Edilizia privata può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di Legge, oppure può richiedere le dovute integrazioni (art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.).

Nel caso di SCIA in alternativa al premesso di costruire, ai sensi dell’art. 23 del DPR 380/2001, i lavori possono essere iniziati dopo 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Approfondimenti