Regolamento comunale I.C.I.
"Imposta Comunale sugli Immobili"

Approvato con Delibera consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 1999
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2000
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 72 del 28 dicembre 2000
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 29 marzo 2001

INDICE


Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Presupposto dell'imposta
Art. 3 Soggetti passivi
Art. 4 Soggetto attivo
Art. 5 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
Art. 6 Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e degli Enti territoriali
Art. 7 Esenzioni per gli immobili utilizzati da enti non commerciali
Art. 8 Fabbricati fatiscenti o inabitabili
Art. 9 Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
Art. 10 Versamenti e dichiarazioni
Art. 11 Differimento di termini e versamenti rateali dell'Imposta
Art. 12 Disposizioni in materia di aree fabbricabili
Art. 13 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 14 Liquidazione e accertamento
Art. 15 Funzionario Responsabile
Art. 16 Riscossione coattiva
Art. 17 Rimborsi
Art. 18 Sanzioni ed interessi
Art. 19 Contenzioso
Art. 20 Compensi incentivanti
Art. 21 Entrata in Vigore


Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati , di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il locatario assume qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'assegnatario.

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al presente art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'anno successivo, salvo quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 6 - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs.504/92 e dell'art. 59 c.1, lettera b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Art. 7 - ESENZIONI PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. Le esenzioni di cui all'art. 7, lettera i), del D.Lgs. precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 - FABBRICATI FATISCENTI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, neanche saltuariamente, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal dirigente responsabile del settore edilizia privata, o tecnico suo delegato, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Eventuali parametri ai fini della valutazione dell'inagibilità dei fabbricati per ottenere la riduzione dell'imposta sono i seguenti:
· fabbricati non allacciati ai pubblici servizi;
· fabbricati in precarie condizioni statiche;
· fabbricati in stato di abbandono;
· fabbricati dichiarate pericolanti;
· immobile che per essere utilizzato necessita di interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio esistente.
Tali parametri sono puramente indicativi e non vincolano in ogni caso il tecnico che accerta l'inagibilità.
2. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia al settore tributi oppure dalla data di presentazione al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 9 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di una abitazione principale usufruiscono della detrazione prevista per la stessa.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata) ai fini dell'eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, c.2, del D.Lgs. 504/92 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
A) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
B) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all' U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
3. Ai fini della fruizione della detrazione conseguente alla equiparazione di cui al comma 2, è necessario che il titolare presenti idonea dichiarazione attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, anche mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

Art. 10 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1° lett. l) del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l' ICI relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento;
2. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune oppure direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario . Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo globale dell'imposta annua riferito al singolo possessore risulta inferiore a L. 20.000.=
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi del precedente art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri .
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura del procedimento.
7. In deroga a quanto stabilito dall'art. 18 c.1 della Legge 388 del 23.12.2000, sono tuttavia considerati regolari i versamenti in acconto effettuati con le modalità di calcolo previste dall'art. 10 del D. Lgs. 504/92 nel testo vigente antecedentemente alla modifica apportata dalla citata legge.
(Il comma 7 è stato interamente aggiunto all'articolo 10 con delibera consiliare n. 17 del 29 marzo 2001.)

Art. 11 - DIFFERIMENTO DI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 59, comma ° lett. o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato :
A) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
B) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico attestate dal servizio sociale a seguito di richiesta da parte del contribuente.

Art . 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE FABBRICABILI

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992 non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità con decorrenza dal mese successivo alla loro adozione purché approvati.
2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'art. 5, comma sesto, del decreto legislativo 504 del 1992 e in deroga alle previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto medesimo indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici, l'area oggetto di effettiva utilizzazione nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente , fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, è sufficiente la sola indicazione di tale caratteristica nel piano regolatore generale definitivamente approvato.
4. In caso di nuova area edificabile, a seguito di piano regolatore generale definitivamente approvato, la soggettività passiva del nuovo valore decorre dal mese successivo alla data di esecutività del piano approvato dalla Giunta Regionale.
5. In caso di area edificabile che ha subito variazioni di indice, o variazione di destinazione d'uso che comporti la modifica del valore venale in comune commercio tale nuovo valore decorre della data di esecutività del piano approvato dalla Giunta Regionale. Nel caso in cui vi siano aree edificabili il cui valore venale in comune commercio si sia ridotto a causa della riduzione dell'indice di edificabilità o di cambio di destinazione d'uso, il nuovo valore decorre dal mese successivo alla adozione del piano o della variante, purché successivamente approvati dalla Giunta Regionale;


Art . 13 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, ai soli fini di assicurare certezza ai rapporti giuridici e di prevenire controversie con i contribuenti, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta , per le predette aree, risulti regolarmente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall' Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale aggiorna annualmente i valori medi venali in comune commercio di riferimento delle aree fabbricabili suddivisi per zone omogenee site nel territorio comunale. Il loro valore viene determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai pezzi medi rilevato sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. A tale scopo, La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina e si avvale della consulenza di una conferenza di servizi a cui soni chiamati a partecipare i responsabili degli uffici tecnico e tributi ed eventuali consulenti esterni.
3. Tali valori hanno effetto per l'anno d'imposta di adozione del provvedimento stesso, e, qualora l'amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni seguenti.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
6. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata resa agibile e/o abitabile, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari risultante dal progetto approvato e la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari già autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricato.


Art. 14 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO
(L'articolo 14 è stato modificato con delibera consiliare n. 17 del 29 marzo 2001. Il testo precedente era così formulato:
Articolo Art. 14 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO
1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiede dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base di dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento e per i successivi le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni possono essere effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta comunale. È attribuita altresì alla Giunta Comunale la facoltà di decidere le azioni di controllo in materia di evasione. )

1. Il Comune, per la liquidazione e l'accertamento applica le disposizioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il Comune altresì, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base di dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 16 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 17 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.
3. Il rimborso spetta dal momento in cui l'area è divenuta inedificabile e si stabilisce quale differenza tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile.
4. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità deve risultare da atti amministrativi adottati dal Comune e successivamente approvati quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o agli strumenti urbanistici attuativi, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
5. La domanda di rimborso riferita alle aree divenute inedificabili deve avvenire entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico.
6. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta in caso di sopravvenuta inedificabilità delle aree è che:
a. le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
b. non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale , delle relative varianti o dello strumento urbanistico attuativo;
c. le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.
1. La procedura di rimborso si attiva sulla specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi dei precedenti commi, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel successivo art. 18, comma 6.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a lire. 20.000.=

Art. 18 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
7. Fino al 1998 gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dell' Imposta Comunale sugli Immobili si applicano nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta fino al 1998.
8. In relazione al disposto di cui all'art. 30 - comma 11 della legge 23.12.1999, n. 488 dall'1.1.2000 è inapplicabile la maggiorazione di imposta prevista dall'art. 11 - primo comma - ultimo periodo del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Resta fermo altresì quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Art. 19 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, ovvero di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 20 COMPENSI INCENTIVANTI

1. Una percentuale delle somme recuperate dall'evasione dell'imposta Comunale sugli immobili, come disposto dall'art. 3 comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662 è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma lett. p) , del D. Lgs 446/97, le somme di cui al comma 1 possono essere attribuite come compenso incentivante al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2001.